ESTEROVESTIZIONE : A San Marino, bisogna fare pulizia!


SLIDE, il free press network magazine n.1 in Italia, con oltre 18 milioni di contatti l'anno, avvia un reportage che farà clamore in Italia. Slide è di proprietà della Are Srl, con sede nella Repubblica di San Marino. L'amministratore della Are Srl, italiano d'adozione professionale sammarinese, dichiarando in Italia, i compensi ricevuti per questa carica, ha deciso dopo tre anni di presenza nel territorio del Titano, di dare spazio a quella che definisce "operazione trasparenza" denunciando tutte quelle aziende che in qualche modo possono profilarsi nell'esterovestizione, che com'è noto, è questione che ricade non solo sotto l'aspetto civile ma anche in quello penale ( non sono pochi gli italiani finiti in manette, per aver chiuso società in Italia aprendole con le stesse finalità a San Marino ).


"VIVO QUOTIDIANAMENTE A SAN MARINO E OGNI GIORNO, L'IMMAGINE DELLE AZIENDE SERIE DEL TITANO, VIENE SPORCATA DA TUTTE QUELLE SOCIETA' CHE HANNO SPOSTATO IL PROPRIO BUSINESS DALL'ITALIA A SAN MARINO, PER NON PAGARE LE TASSE ITALIANE. CONOSCO TUTTI I METODI, PERCHE' LI HO STUDIATI E ANALIZZATI, DI TUTTE QUELLE SOCIETA' ITALIANE CHE HANNO CHIUSO PER VENIRE AD APRIRE IL MERCATO SAMMARINESE E SEPPUR IN QUALCHE MODO QUESTI IMPRENDITORI, CHE SPESSO UTILIZZANO PRESTANOMI, FIDUCIARIE, SPESE FITTIZIE PER ABBASSARE I REDDITI, ADDIRITTURA NON SANNO CHE ESISTE IL REATO DI ESTEROVESTIZIONE" - dichiara l'amministratore di Are Srl.

Il reportage, verrà realizzato in tre mesi di lavoro coinvolgendo le redazioni di REPORT e STRISCIA LA NOTIZIA su due fronti. SLIDE invierà, dopo una ricerca analitica, su nominativi che comunque già oggi sono oggetto di dubbi e valutazioni da parte della nostra redazione, alle due singole redazioni televisive, suddividendo le liste in due parti.


Una lista contenente i nominativi di aziende che dopo aver avviato la propria impresa in Italia, ritrovandosi in fatturati interessanti, hanno deciso di chiudere avviando l'impresa a San Marino ( con stesso nome del brand, parte della stessa compagine spesso coperta da presta nome sammarinesi e/o fiduciarie ) ma con lo stesso management di prima ( in alcuni casi addirittura il nome dell'azienda non solo è rimasto lo stesso, ma porta addirittura il cognome dell'italiano che operava prima in Italia ( e che è ancora di residenza italiana ). Questa lista verrà inviata a Striscia la Notizia per realizzare un servizio INFORMATIVO/Investigativo supplementare dopo la pubblicazione del reportage su SLIDE.
Questo SENZA alcuna volontà di voler incriminare nessuno, ma solo per sottolineare quelle che sono aziende, che presumibilmente operano in esterovestizione ( saranno le autorità preposte a fare opportune verifiche ).

La seconda lista che verrà inviata a REPORT, conterrà nominativi di aziende, che in apparenza coinvolgono personaggi politici italiani in società offshore.


Esterovestizione : le società che dall'Italia, aprono a San Marino, con la stessa finalità aziendale o con lo stesso oggetto sociale.
Se il mercato rimane il medesimo ( stesso brand ) se le personalità coinvolte sono le medesime ( come magari si puà evidenziare nel sito web delle aziende che pur trasferendosi rimangono con stesso management, stessa amministrazione, stessi tecnici ), se il tipo di prodotti commercializzati rimane lo stesso, allora trattasi di ESTEROVESTIZIONE e la Guardia di Finanzia italiana ottiene la rogatoria per il sequestro e le sanzioni. L'indicazione MADE IN ITALY in prodotti commercializzati da aziende ( Prima italiane e POI magicamente sammarinesi ) corrisponde poi alla tesi dell'esterovestizione.  Anche la produzione con terzisti italiani, che continua anche dopo il trasferimento da SEDE italiana a SEDE sammarinese è sinonimo di esterovestizione.   La titolarietà dell'azienda ( che riporta il nome della stessa titolare italiana ), appartenente alla stessa compagine è sinomimo di esterovestizione.


"Nello specifico, il comma 5-bis dell’art. 73 T.U.I.R. dispone che, salvo prova contraria, si consideri esistente nel territorio dello Stato la sede dell’amministrazione di società ed enti che detengono partecipazioni di controllo, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, del codice civile, nei soggetti di cui alle lettere a)b) del comma 1 se, in alternativa: a) sono controllate, anche indirettamente, ai sensi dell’art. 2359, comma 1, del codice civile da soggetti residenti nel territorio dello Stato; b) sono amministrate da un consiglio di amministrazione, o altro organo equivalente di gestione, composto in prevalenza di consiglieri residenti nel territorio dello Stato.
Il successivo comma 5-ter sancisce invece che ai fini della verifica della sussistenza del controllo di cui al comma 5-bis, rileva la situazione esistente alla data di chiusura dell’esercizio o periodo di gestione del soggetto estero controllato. Nella seconda parte del medesimo comma è previsto che ai medesimi fini, per le persone fisiche si debba tener conto anche dei voti spettanti ai familiari di cui all’art. 5, comma 5, T.U.I.R. È chiaro, quindi, che con la novella de qua il legislatore è voluto andare incontro all’Amministrazione finanziaria nella tutt’altro che agevole dimostrazione dellaeffettiva sede dell’amministrazione di una società, invertendo di fatto l’onere della prova, ponendolo in tal modo a carico del contribuente.
Pertanto, una volta accertato che ricorre il requisito della detenzione da parte di una società formalmente estera della partecipazione di controllo in una società italiana – nello specifico, si tratta del primo requisito posto dal comma5-bis dell’art. 73 T.U.I.R. – all’Amministrazione finanziaria sarà demandato il compito di appurare se ricorrano gli ulteriori requisiti fissati dall’art. 73, comma 5-bis, concernenti la residenza effettiva dell’azionista che controlla la società ovvero, in alternativa, quella della maggior parte degli amministratori.
Com’è stato osservato, la residenza in Italia della maggior parte degli amministratori può indurre a ritenere, in base al ricorrente brocardo latino dell’id quod plerumque accidit, che le decisioni strategiche della società siano assunte nel luogo in cui dimorano stabilmente ed operano gli amministratori, tralasciando di considerare il luogo in cui si tengono le riunioni del consiglio di amministrazione o comunque dell’organo a cui è demandata la gestione della società.
Per quanto concerne, invece, il requisito della residenza del socio che controlla la società, com’è stato evidenziato, si tratta di un elemento che sembra richiamare il concetto di “direzione e coordinamento” di cui agli artt. 2497 ss. del codice civile, secondo cui si presume – si tratta anche in questo caso di presunzione legale relativa, a fronte della quale è quindi ammessa prova contraria – che l’attività di direzione e coordinamento sia esercitata dalla società controllata."


REATO PENALE Il delitto di omessa presentazione delle dichiarazioni è attualmente disciplinato dall’articolo 5 D.Lgs. n. 74/2000, che punisce “con la reclusione da uno a tre anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l’imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a lire centocinquanta milioni. Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”. Com’è noto, prima della riforma dei reati tributari introdotta dal citato decreto legislativo, la fattispecie delittuosa di cui si discorre era disciplinata dall’articolo 1 del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516 (la cosiddetta “legge sulle manette degli evasori”). Nel caso in cui, invece, la società esterovestita avesse provveduto alla presentazione delle menzionate dichiarazioni, ad esempio per comunicare al Fisco italiano i redditi prodotti in Italia, ove ne ricorrano i presupposti, è configurabile la fattispecie delittuosa di dichiarazione infedele, disciplinata dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 74/2000, per quanto concerne i redditi prodotti all’estero che non siano stati dichiarati, in forza del principio della worldwide taxationDa ultimo, sembra sia possibile ipotizzare che si configuri la fattispecie penalmente rilevante di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 74/2000, che punisce il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, nel caso in cui il Fisco accerti la “creazione” all’estero di società prive di reale struttura organizzativa che vengano affiancate a società di diritto italiano, al fine di effettuare, solo “cartolarmente”, talune operazioni attive, sottraendo, conseguentemente, materia imponibile al Fisco italiano. Ciò è quanto emerge dalle istruzioni impartite, a livello locale, nel “Protocollo di intesa” siglato il 25 ottobre 2000 dal Comando della Guardia di Finanza del Trentino-Alto Adige, dalla Direzione Regionale delle Entrate di Trento e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario del citato capoluogo, avente ad oggetto l’interpretazione e l’applicazione delle norme del D.Lgs.